Informazioni ambientali
L'Art. 40 prevede che, ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo D.lgs.
Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali". I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013.
In questa sezione sono pubblicate le informazioni ambientali detenute dall’ente ai fini della propria attività istituzionale, con particolare riferimento a: