L'Art. 40 prevede che, ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo D.lgs.

Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali". I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013.

In questa sezione sono pubblicate le informazioni ambientali detenute dall’ente ai fini della propria attività istituzionale, con particolare riferimento a: