1. L'atto che definisce la programmazione di bilancio del Comune è il bilancio di previsione annuale, che deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. La relazione previsionale e programmatica deve contenere il programma triennale degli investimenti per opere pubbliche riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in corso d'anno, individuando le risorse e le fonti finanziarie con le quali verranno realizzate. Il bilancio programma l'attività del Comune correlandola alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili allegati, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta Comunale. Nella fase di predisposizione del bilancio la Giunta comunica i contenuti, i programmi e gli obiettivi alla competente commissione consiliare, se istituita, affinché quest'ultima esprima in proposito le proprie valutazioni e/o proposte.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti allegati previsti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge e deve osservare i principi di universalità, integrità, annualità, specificazione, unità, pareggio e veridicità.

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, e, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina, nel rispetto dei limiti di legge, l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione anche in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. L'Ente può acquisire risorse mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per leggi ad altre finalità, per impiegarle nel finanziamento del programma d'investimenti per opere pubbliche del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

1. Il Sindaco sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari per assicurare, da parte dei responsabili di settore, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune devono essere dati, di regola, in affitto. Per motivi di pubblico interesse la Giunta può disporre la concessione di beni patrimoniali in comodato od uso gratuito.
4. I beni patrimoniali disponibili potranno essere alienati.

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Tale relazione dovrà contenere indicatori e parametri che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio, delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarle.
3. Il Consiglio Comunale e la competente Commissione Consiliare, se istituita, vengono a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario o Direttore Generale se nominato e ai funzionari responsabili dei settori sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali.

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile il Regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi e valutazione delle scritture contabili oltre ai criteri e alle metodologie in base alle quali i funzionari responsabili dei settori dovranno periodicamente riferire alla Giunta, al Consiglio Comunale o alla competente Commissione Consiliare, se istituita, circa l'andamento dei servizi stessi e delle attività cui sono preposti.
2. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalle leggi dello Stato.

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8.6.1990 n. 142.
2. Ferme restando le norme in materia di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Revisore e di determinazione del numero massimo di incarichi assumibili previsti dalla legislazione in materia, i Revisori durano in carica tre anni, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Responsabile del procedimento di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione, nella quale saranno stabilite le modalità ed i termini dell'incarico medesimo.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto, si intendono applicate le norme di legge. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Amministrazione decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che com portano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
6. Il Regolamento di contabilità stabilisce inoltre le modalità relative all'assegnazione della concessione del servizio di tesoreria e/o della riscossione delle entrate ad un istituto di credito di cui al1' comma del presente articolo.