1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative e di volontariato dagli stessi costituiti, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo comma 3.
2. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune in relazione alla loro rappresentatività, con riferimento al numero dei soci, in rapporto al campo di intervento, alla loro organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza, all'assenza di scopo di lucro, ed al tempo minimo di esistenza, che non potrà essere di durata inferiore ad un anno.
3. Il Comune, sulla base del regolamento per la istituzione dell'albo delle libere associazioni, registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti similari che non avessero provveduto a redigere il loro statuto o atto costitutivo potranno essere iscritte all'albo presentando copia di affiliazione ad enti riconosciuti a livello nazionale.
5. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, oltre che nel modo di cui al successivo articolo 32 del presente Statuto, mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura subordinata al rispetto dei criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione, colte mediante un'attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.
3. In particolare il Comune promuove gli organismi associativi, cooperativi e del volontariato come referenti dell'Amministrazione Comunale, nelle frazioni e nei quartieri, per i settori dell'attività comunale rivolta ai giovani, alla popolazione anziana, ai minori, agli handicappati, agli immigrati ed emigrati, alle problematiche ambientali, alla tutela della natura, alla promozione di attività culturali, scolastiche, sportive, nonchè alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

4. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parti di esso o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonchè la presenza di competenze specifiche, di forze culturali sociali presenti nel territorio, momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e i di produttori.

5. Possono essere istituite consulte e conferenze di programma secondo le modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio aventi il compito di esprimere pareri su questioni ad esse sottoposte dagli organi del Comune.

1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione hanno la possibilità di avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti amministrativi.
2. In merito hanno gli organi elettivi competenti l'obbligo di pronunciarsi secondo modalità e termini fissati da norme regolamentari.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. Gli eventuali pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.
4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
6. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.
7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato secondo le modalità dell'apposito Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Libere Associazioni.

1. Le istanze consistono in interrogazioni presentate per iscritto al Sindaco per conoscere la veridicità o meno di un fatto e lo stato di attuazione di eventuali risoluzioni intorno ad una determinata questione.
2. Possono essere presentate da soggetti singoli o da Associazioni, Comitati o soggetti collettivi in genere.
3. Qualunque istanza deve essere regolarmente sottoscritta dall'istante o dagli istanti.
4. La risposta all'istanza viene fornita entro il termini massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato o dal Responsabile del procedimento, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e/o ad attivare l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva e devono contenere chiara l'indicazione dell'oggetto della richiesta, che deve essere, ovviamente, di pertinenza comunale.
3. Le petizioni debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara indicazione delle proprie generalità, a pena di inammissibilità, da almeno 50 cittadini iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono presentate e che abbiano superato il 18° anno di età. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni, in merito all'esito della petizione medesima. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in relazione ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente, entro tale termine, l'eventuale inammissibilità.
4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco ha l'obbligo di sottoporla all'attenzione della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda della materia trattata.
5. In caso di ammissibilità della petizione, la risposta dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti conseguenti.
6. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche essere sentito il rappresentante dei firmatari.
7. Tra l'Amministrazione Comunale ed i sottoscrittori della petizione si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto dell'eventuale provvedimento per cui è stata promossa la petizione stessa.

1. Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali. Ai fini della loro ammissibilità tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva e debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara indicazione delle proprie generalità, a pena di inammissibilità, da almeno 100 cittadini iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono presentate e che abbiano superato il 18° anno di età.
3. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni, in merito all'esito delle proposte medesime. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in relazione ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente, entro tale termine, l'eventuale inammissibilità.
4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco, acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990, ha l'obbligo di inserirlo all'ordine del giorno della Giunta Comunale o del Consiglio a seconda della materia trattata.
5. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche essere sentito il rappresentante dei firmatari.
6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa la proposta.

1. Le istanze, le petizioni e le proposte non saranno ritenute accoglibili, qualora sulla medesima materia siano in corso le procedure per lo svolgimento di un Referendum.

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento, con il quale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 800 cittadini elettori residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di Aziende Speciali nonché il Regolamento del Consiglio Comunale;
b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) designazione e nomine di rappresentanti comunali;
e) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti negli Enti Locali (bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un uguale oggetto già sottoposto a referendum se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

1. Per la raccolta delle firme, i promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune o componenti del Consiglio Comunale e/o della Giunta in numero non inferiore a 50, che abbiano superato il 18° anno di età, devono produrre al Segretario Comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario e indicandone il Referente per le successive comunicazioni e notificazioni.
2. La Segreteria Comunale dovrà inviare le richieste pervenute, entro dieci giorni dal loro ricevimento, all'apposita Commissione Tecnica.
3. Tale Commissione è così composta :
a) Segretario Comunale;
b) Responsabile Ufficio Elettorale Comunale;
c) Vice Segretario;
d) Difensore Civico.
4. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle materie consentite ed alla regolarità della presentazione della proposta e delle relative sottoscrizioni dalla Commissione Tecnica.
5. Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente notificato al referente.
6. In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono presentare controdeduzioni alla Commissione Tecnica, la quale dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi, assumendo la propria decisione definitiva.
7. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità.
8. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.
9. Il Sindaco avrà un mese di tempo, decorrente dalla data di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni, fatta esclusione per i mesi di luglio e agosto per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in cui si svolgono le operazioni di voto relative alle elezioni comunali.
10. Le modalità relative alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla presentazione dell'istanza di referendum, al deposito dei quesiti, allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla eventuale fornitura di una "carta elettorale" agli aventi titolo, nonchè la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed operativa, dovranno essere oggetto di apposito Regolamento Comunale.

1. La proposta referendaria si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
3. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Il recepimento delle indicazioni dei soli referendum consultivi deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum consultivo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Nel caso in cui sia stato proposto un referendum abrogativo e la proposta sia stata approvata, il Consiglio Comunale entro 30 giorni deve prenderne atto, dando efficacia alla abrogazione da quella data.
7. Previo parere della Commissione Tecnica, il Sindaco può procedere alla revoca od alla sospensione del referendum, nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia oppure qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori, da partecipare alla cittadinanza.

1. L'Amministrazione Comunale può disporre consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materia di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Possono tali forme di consultazione essere estese all'intera popolazione o a parte o a categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.
4. La proposta di iniziativa spetta alla Giunta o al Consiglio in base alle relative competenze, attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo, o al Sindaco con sua determinazione.
5. La consultazione avviene con le forme e le modalità e gli strumenti più vari di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, documenti con richiesta di suggerimenti e pareri ed agevolati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
6. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziate, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
7. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia e prende le decisioni conseguenti.

1. L'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini, nelle forme previste dal Regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune, da altri enti, società e organismi vari cui essa partecipa.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati nell'apposito Regolamento e secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato a chiunque vi abbia interesse su motivata richiesta per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'esame degli atti e documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione del Regolamento sui diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Per assicurare la effettiva conoscenza degli atti, l'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio comunale, anche dei mezzi di comunicazione di massa.

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo a coloro ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che, per legge, debbono intervenirvi.
3. La comunicazione di cui al precedente comma è estesa ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente onerosa, il Comune provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta determinate.
4. Al procedimento possono intervenire, semprechè dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, i portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni e comitati portatori di interessi diffusi.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, semprechè pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Nel corso del procedimento il responsabile del medesimo è tenuto a sentire, anche in pubblico contraddittorio, i soggetti di cui sopra.
7. Il provvedimento finale dovrà menzionare l'avvenuta consultazione così come le motivazioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni presentate.
8. Ogni procedimento amministrativo dovrà concludersi mediante l'adozione di idoneo provvedimento entro i termini stabiliti dalla legge o dal Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi.
9. Con apposito Regolamento si individua l'unità organizzativa responsabile di ogni provvedimento amministrativo.
10. Lo stesso Regolamento provvede altresì ad individuare il responsabile di ciascuna delle suddette unità organizzative nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale e gli organi a cui spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale anzidetto, individuando le modalità, i limiti e le condizioni per l'esercizio di tale potestà.

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico per l'esercizio delle funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale allo scopo di tutelare l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti comunali, degli altri atti amministrativi nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, della predetta legge.

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra cittadini di provata esperienza, moralità e professionalità, idonee ad assicurare l'imparzialità, probità, indipendenza e competenza giuridico-amministrativa.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere o di aderire ad un accordo con enti locali per l'istituzione associata dell'Ufficio del Difensore Civico. La nomina, l'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo.

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonchè gli ex Amministratori Comunali;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i Ministri di culto, gli Amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune, gli Amministratori di Consorzi, Unioni, Associazioni, Società di cui il Comune è parte e i membri del Comitato Regionale di controllo;
c) gli Amministratori ed i dipendenti del Comune, di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune.

1. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore entro il limite massimo di quarantacinque giorni e può essere rieletto.
2. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate nel precedente articolo.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con delibera motivata dal Consiglio, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

1. Il Difensore Civico, esercitando le proprie funzioni con piena autonomia ed indipendenza interviene per propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli od associati, presso il Comune per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano emanati tempestivamente e correttamente, segnalando eventuali abusi, carenze, ritardi o disfunzioni.
2. A tal fine può:
a) convocare il responsabile del settore o del servizio interessato per richiedere notizie, documenti, chiarimenti ed informazioni e accedere agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
b) invitare il responsabile del procedimento ad adottare gli atti amministrativi resisi necessari, concordandone eventualmente il contenuto e ad eliminare le eventuali irregolarità o vizi di procedura entro tempi e termini prestabiliti di volta in volta dal Difensore Civico, informandone il Sindaco;
c) richiedere il riesame di atti e provvedimenti per i quali, nonostante gli inviti di cui sopra, permangono vizi procedurali od irregolarità.
3. Il mancato accoglimento delle segnalazioni del Difensore Civico dovrà essere adeguatamente motivato, con inserimento delle motivazioni nel provvedimento medesimo.
4. Il funzionario che ritardi od impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico giura nelle mani del Sindaco di adempiere fedelmente e nel migliore dei modi, al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.
6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio.
7. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore Civico di cui all'art. 48, comma 2 del presente Statuto, sono sospesi dal 5 al 16 Agosto e dal 24 Dicembre al 7 Gennaio. Nello stesso periodo è sospesa anche l'attività ordinaria del medesimo.
8. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

1. Il Difensore Civico entro il 31 Marzo di ogni anno presenta al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale, oltre a segnalare le eventuali disfunzioni riscontrate, si formulano proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Oltre alla relazione di cui al precedente comma, il Difensore Civico dovrà relazionare dettagliatamente alla Giunta, informandone contestualmente i capigruppo, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale, nella quale deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
2. Nell'esercizio delle funzioni egli si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta.

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di carica rapportata percentualmente a quelle spettanti agli Assessori Comunali, nella misura che sarà stabilita con apposita deliberazione consiliare di nomina.

1. I soggetti che hanno in corso una pratica presso gli uffici del Comune, prima di adire il Difensore Civico, debbono chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente. Decorsi 20 giorni senza avere ricevuto risposta o, nel caso in cui tale risposta sia giudicata insoddisfacente, potranno richiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non potrà intervenire:
a) su atti di contenuto meramente politico;
b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, contabile, civile e tributaria, nonchè su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale;
c) su situazioni relative a soggetti legati da rapporto di impiego con l'Amministrazione Comunale al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
3. Il ricorso al Difensore Civico non pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria o amministrativa