1. Sono organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco e il Consiglio sono organi istituzionali elettivi e durano in carica cinque anni.
3. La Giunta è nominata dal Sindaco.
4. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
5. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

1. Ai fini della promozione di azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna, il Consiglio Comunale può istituire una apposita Commissione comunale speciale, presieduta da un Consigliere della minoranza.
2. Compatibilmente con la composizione del Consiglio Comunale e con le altre norme statutarie deve essere assicurata in seno alla Commissione predetta nonché in seno alla Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, la presenza di entrambi i sessi.

1. Contestualmente alla presentazione delle candidature alla carica di Sindaco, deve essere depositata presso la Segreteria comunale una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale previste dal candidato Sindaco e dalla lista collegata. La dichiarazione è sottoscritta dai presentatori e rimane affissa all'albo pretorio comunale sino al cinquantesimo giorno successivo al termine della campagna elettorale.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, deve essere depositato presso la Segreteria comunale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale effettuate dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
3. Il rendiconto è sottoscritto da tutti i candidati iscritti in ciascuna lista e dai candidati alla carica di Sindaco. Nel giorno successivo al deposito, il rendiconto viene affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

A) Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico e amministrativo. Stabilisce la programmazione generale dell'ente e adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che regolano la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
f) agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni (di cui all'art. 32 1° comma lettera n) L. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni).
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione generale e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma e intervento i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare, l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
6. Il Consiglio può altresì incaricare, con compiti di istruttoria, singoli Consiglieri, a riferire su determinati temi che esigono indagini ed esami speciali.
B) Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Viene istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti e le modalità previsti dal Regolamento di contabilità.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
d) partecipando collegialmente o inviando un proprio membro con funzioni di relatore, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti.

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo e comunque nel periodo che intercorre tra il terzo e il sesto mese antecedente la scadenza del mandato elettorale, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, oppure che abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Le assenze possono essere giustificate al Sindaco anche verbalmente.
La terza assenza consecutiva, dopo due assenze non giustificate, deve essere giustificata obbligatoriamente per iscritto. Nello stesso modo vanno giustificate le eventuali assenze successive, parimenti consecutive.
Quando la giustificazione, sia orale che scritta, riguardi un comprovato periodo di tempo, la giustificazione stessa ha valore per tutte le sedute ricadenti in tale periodo.
4. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri sono indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo e diventano irrevocabili. Il Consiglio provvede alla surrogazione, nei termini fissati dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ha diritto di:
a) esercitare il diritto di iniziativa e controllo di tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni;
7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale per renderli tempestivi ovvero a concordare altre forme di partecipazione.
9. I Consiglieri ed i rappresentanti comunali in enti di 2° grado rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla Legge per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per l'esercizio delle proprie funzioni e per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni extra consiliari o miste aventi natura propositiva o consultiva sulle attività del Consiglio Comunale.
3. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con l'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

1. Il Comune di Novellara garantisce la presenza all'interno del Consiglio Comunale di cittadini extracomunitari, tramite loro rappresentanti, senza diritto di voto, affinchè:
- si rafforzino i legami tra le comunità straniere e le istituzioni locali, consci che una buona e corretta amministrazione è fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini, italiani e stranieri;
- si consolidi la collaborazione tra Ente Locale e cittadini stranieri provenienti da nazioni non facenti parte dell'Unione Europea per poter rimuovere le difficoltà che impediscono un reale inserimento nella comunità novellarese;
- si diffonda la consapevolezza che il Comune è patrimonio di tutta la cittadinanza e che tutti, nelle proprie possibilità e nelle forme previste dalla legge, devono contribuire al suo funzionamento;
- si trasmetta una nuova idea di cittadinanza, dove la coscienza dei propri diritti e la consapevolezza dei propri doveri, contribuiscano a instaurare una civile convivenza tra residenti italiani e stranieri;
- si sottolinei l'esigenza di misure che prevedano il coinvolgimento delle comunità straniere a tutti i livelli della vita pubblica.
Ai rappresentanti dei cittadini stranieri presso il Consiglio Comunale, fissati nel numero di due, vengono riconosciuti i seguenti diritti nelle stesse forme, modi e tempi riconosciuti ai Consiglieri Comunali:
- il diritto di essere convocato alle riunioni del Consiglio Comunale;
- il diritto di accedere alla zona destinata ai Consiglieri Comunali;
- il diritto di parola;
- il diritto di informazione sugli oggetti in discussione.
Con Regolamento verranno stabiliti gli aspetti relativi alle modalità elettive e agli aspetti tecnici connessi all'attività di rappresentanza.

1. Il Comune recepisce l'art. 12 dell'O.N.U. che così recita:
"Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al bambino/a capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta loccasione affinché il/la bambino/a venga udito o direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale".
Il Comune riconosce nei ragazzi e nelle ragazze i cittadini di oggi e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione, dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro grado di maturità.
Il Comune riconosce i diritti dei ragazzi alla libertà di riunione pacifica e la possibilità di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi denominato "Tavola Rotonda", espressione di educazione civica, attiva, di partecipazione democratica diretta.

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi delle Commissioni consiliari, extra e miste, sono stabilite dal Regolamento apposito secondo quanto dispone il presente Statuto.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. sette Assessori.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale.
3. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco fra i componenti del Consiglio Comunale o fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione senza diritto di voto.
6. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado con il Sindaco.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare approva:
a) progetti dei lavori pubblici;
b) disciplinari dei servizi e delle forniture in appalto o concessione;
c) nomina delle Commissioni, la cui competenza non sia affidata dalla legge al Consiglio Comunale;
d) i programmi delle iniziative e manifestazioni di ogni tipo, qualora non siano già state ricomprese negli obiettivi affidati con il Piano Esecutivo Gestione ai Responsabili di Settore;
e) incarichi per studi di fattibilità, consulenza o studi similari o per progettazione, direzione di opere pubbliche non previste negli atti di programmazione generale;
f) gli interventi assistenziali, qualora non siano già stati ricompresi negli obiettivi affidati con il Piano Esecutivo Gestione ai Responsabili di Settore;
g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) approva il Piano Esecutivo di Gestione.
3. La Giunta attua gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio medesimo.
4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa espletata.
6. La Giunta si impegna ad illustrare in assemblea pubblica il bilancio preventivo.

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare tenuto conto delle proposte dei singoli Assessori. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano per età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Possono esercitare, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. La Giunta rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Le funzioni del Sindaco, vengono svolte dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, di una mozione di sfiducia motivata nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, convoca l'adunanza del Consiglio Comunale nella quale la stessa viene discussa.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Comunale, con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvi la mozione di sfiducia.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'o.d.g. e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio prende atto della sostituzione operata dal Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e nominando il sostituto. La comunicazione della revoca e della surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale ed assiste eventualmente il funzionario designato per la redazione del verbale. In caso di astensione obbligatoria del Segretario, le relative funzioni vengono svolte dall'Assessore più giovane di età.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolare argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, progettisti, consulenti e chiunque altro il Sindaco ritenga utile ascoltare nell'interesse dell'Ente.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, società ed istituzioni.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con il sistema maggioritario ed è membro del Consiglio Comunale unitamente ai Consiglieri assegnati per legge.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta e, al suo interno, del Vice Sindaco e successivamente convoca il Consiglio Comunale per la convalida degli eletti e per gli adempimenti di cui all'art. 34 - II comma - della Legge 142/1990.
5. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
6. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
a) presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato, sentita la Giunta, entro il termine di cui al precedente art. 12;
b) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti;
c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nei termini di legge;
d) provvede alla nomina del Segretario Comunale ed eventualmente del Direttore Generale, ovvero può attribuire al Segretario Comunale tale funzione;
e) provvede alla nomina dei Responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzioni direttive ovvero incarichi fiduciari secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento di organizzazione;
f) ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
g) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;
h) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
i) può sospendere l'adozione di atti specifici emanati dai singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
l) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nella forma di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con diverse iniziative per concludere accordi di programma;
m) conclude gli accordi di cui all'art.11 della legge 241 del 1990;
n) convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
p) vigila a che il Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato ed i responsabili dei settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da essi impartite; q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, artigianali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
r) al fine di coordinare gli interventi del Comune a favore delle persone handicappate ai sensi dell'art. 40 - comma 1 - della legge 5.2.1992 n. 104, convoca periodicamente una conferenza dei responsabili dei servizi sociali e sanitari educativi e del tempo libero operanti nell'ambito comunale onde verificare l'efficacia del loro operato e valutarne le possibilità di miglioramento.
2. Quale titolare di attribuzioni di vigilanza:
a) sovrintende al corpo di polizia municipale;
b) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
c) promuove indagini e verifiche amministrative sulla attività del Comune;
d) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni.
3. Quale titolare di attribuzioni organizzatorie:
a) fissa gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e ne dispone la convocazione;
b) esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
c) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale o anche informale la convocazione della Giunta, tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun Assessore e la presiede.
4. Quale titolare di attribuzioni per i servizi statali:
a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.;
b) sovrintende, esercita la vigilanza, emana direttive nei servizi di competenza statale previsti dall'art.38 - 1° comma - della legge 8.6.1990 n.142;
c) sovrintende alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38 - comma 2 e 2 bis della legge 8.6.1990, n.142 e le altre ordinanze di urgenza previste da leggi speciali;
e) esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 12 Legge 265/1999.

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37/bis della L.142/1990.

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra i membri della Giunta per sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

1. Il Sindaco ha potere di delega generale delle proprie competenze e attribuzioni al Vice Sindaco, fatta eccezione per gli atti attribuiti dalla legge alla sua esclusiva e personale competenza.
2. Il Sindaco delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni ai singoli Assessori.
3. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.