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Per la gestione degli animali d’affezione il Ministero della Salute stabilisce quanto segue:

  1. sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91.
  2. gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai DPCM. 8, 9 e 11 Marzo 2020.

Le attività di cura sono da estendersi anche alla necessità di cura/accudimento di animali di proprietà non detenuti presso o nelle vicinanze della residenza del proprietario stesso. Si sottolinea che gli spostamenti per tali attività necessitano sempre del modello di autocertificazione vigente, eventualmente validata dal Comune di riferimento per le attività di volontariato, nel quale occorre specificare la motivazione del viaggio e l’indirizzo di destinazione.

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Ultimo aggiornamento: 08-02-2024, 17:07